STATUTO FONDAZIONE “OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI – VILLAGGIO DEL RAGAZZO”

1. La Fondazione di Religione “Opera Diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo”, comunemente denominata “Villaggio del Ragazzo” istituita con decreto del Vescovo di Chiavari in data 22 gennaio 1951 a norma del Diritto vigente, quale persona giuridica  canonica pubblica, civilmente riconosciuta – senza scopo di lucro, con sede legale in Chiavari, nel Palazzo Vescovile, P.zza N.S.dell’Orto 7, ha lo scopo di svolgere attività religiosa, morale e di culto, educativa, ricreativa, sportiva, di assistenza sociale, sanitaria, di trasporto disabili, di istruzione, formazione e riqualificazione professionale a favore di fanciulli, giovani ed adulti di ambo i sessi, attività di analisi dei fabbisogni, formazione, orientamento, consulenza, assistenza tecnica, comunicazione e promozione nel settore agricolo, zootecnico, forestale e dello sviluppo rurale e nel settore della pesca, servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere per donne sole e/o con figli minorenni, organizzando direttamente o indirettamente, e dove e come meglio visto a giudizio dell’Ordinario diocesano, centri di attività polivalenti conformemente agli insegnamenti della dottrina cristiana e con l’osservanza delle disposizioni legislative in vigore.

2. Le modifiche del presente Statuto possono essere apportate solo dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione o su proposta di quest’ultimo.

3. L’attività della Fondazione sarà svolta da presbiteri, diaconi e laici, volontari o dipendenti della Fondazione medesima, partecipi delle alte finalità dell’Opera.

4. L’Opera provvede al conseguimento del suo scopo, e segnatamente ai fini di cui all’art. 1, con il proprio patrimonio costituito inizialmente da £ 500.000 (cinquecentomila), nonché con l’utilizzo di oblazioni, di donazioni varie, lasciti immobiliari e mobiliari, eventuali proventi di attività istituzionali e collaterali, inclusa la possibilità di richiedere finanziamenti bancari anche garantiti ipotecariamente.

5. Sono organi della Fondazione:

  1. Il Presidente
  2. L’Amministratore delegato
  3. Il Consiglio di Amministrazione
  4. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato ai sensi di legge

6. Presidente della Fondazione è il presbitero nominato allo scopo dal Vescovo diocesano; egli ha in primo luogo il compito di garantire lo spirito evangelico dell’Opera, ricevendo e continuando l’eredità morale del fondatore don Nando Negri. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente. Il Presidente della Fondazione fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione e lo presiede.

7. Il Vescovo diocesano può nominare, sentito il Presidente, un Vice Presidente della Fondazione. Se nominato, il Vice presidente, fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione e lo presiede in assenza del Presidente.

8. Per l’orientamento pastorale dell’Opera, su iniziativa del Vescovo che segue con particolare attenzione e responsabilità la vita della Fondazione, si farà riferimento al Consiglio Presbiterale e/o al Consiglio Pastorale Diocesano.

9. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, con poteri deliberativi nell’ambito delle competenze di cui infra, composto da non meno di cinque e non più di sette membri, esperti in varie materie. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Vescovo diocesano, sentito il Presidente; non intrattengono rapporti di lavoro con l’Ente e la carica non è retribuita.

La durata del mandato di tutti i Consiglieri è fissata in anni tre, salvo revoca anticipata da parte dello stesso Vescovo diocesano.

Il Presidente della Fondazione presiede di diritto il Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente della Fondazione, se nominato, o in caso di assenza di entrambi, l’amministratore più anziano d’età.

Il Consiglio elegge un segretario del Consiglio, il quale può essere scelto al di fuori dei suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione anche tramite e-mail, indicando il luogo, il giorno, l’ora e l’ordine del giorno almeno una settimana prima dell’adunanza o, in caso di urgenza, per le vie brevi, almeno il giorno prima. Le riunioni, valutatane l’opportunità per qualsiasi motivo, si potranno svolgere in modalità di video-conferenza. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio stesso.

Sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

a) L’approvazione e le modifiche dei Regolamenti interni;

b) Gli indirizzi, il progetto educativo, i criteri di assunzione e dimissione del personale dipendente, gli atti e i provvedimenti fondamentali di carattere programmatico circa l’attività e gli obiettivi della Fondazione;

c) L’approvazione del Bilancio di previsione, del bilancio di esercizio e la redazione della relazione di missione, proposti dai Direttori secondo le rispettive competenze;

d) Le proposte di accettazione di donazioni, eredità e legati;

e) Le proposte di acquisto o di alienazione di beni immobili, nonché la costituzione, modifica od estinzione di diritti reali su di essi;

f) La costituzione o l’adesione a enti, organizzazioni, società;

g) L’istituzione, la soppressione o l’accorpamento dei Centri;

h) Le delibere in ordine a nuove costruzioni, manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni;

i) Gli acquisti di importo superiore ai centocinquantamila euro (€ 150.000,00);

j) L’accensione di mutui passivi sotto qualsiasi forma.

In occasione delle deliberazioni relative agli atti di cui alla lettera b) che precede e delle deliberazioni riguardanti le questioni che, ad insindacabile giudizio del Presidente, rivestono particolare importanza per la Fondazione, il Consiglio di Amministrazione è integrato dai Direttori  di Area e dal Direttore Amministrativo, che partecipano a formarne le decisioni esprimendo il proprio competente parere e le proprie richieste, senza diritto di voto.

Il Consiglio, con cadenza almeno trimestrale, riceve dal Presidente e dall’Amministratore Delegato le informazioni relative alla gestione dell’Ente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate in processi verbali che, trascritti su apposito libro, sono firmati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Per agevolare lo svolgimento delle attività il Consiglio di Amministrazione può autorizzare dipendenti qualificati a firmare singolarmente in nome dell’Ente per le categorie di operazioni da esso determinate.

Per l’individuazione degli atti di straordinaria amministrazione soggetti a licenza delle competenti Autorità Ecclesiastiche, si rinvia al Decreto Vescovile vigente, emesso dal Vescovo in ragione del suo compito di vigilare affinché i beni ecclesiastici siano diligentemente amministrati per conseguire le loro specifiche finalità.  In deroga a detto decreto vescovile si precisa che gli atti relativi all’assunzione del personale e alle opere di manutenzione ordinaria eccedenti l’importo di € 30.000,00 sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

10. Per la gestione dell’Opera il Vescovo nomina un Amministratore Delegato, sentito il Presidente, assegnandogli, con il parere del Consiglio di Amministrazione, le deleghe necessarie all’incarico.

L’Amministratore Delegato in ragione del proprio incarico, fa parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, e in deroga a quanto stabilito nell’art. 9, è contrattualizzato secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. La durata dell’incarico coincide con il mandato del Consiglio in corso, può essere rinnovato ed è revocabile ad nutum del Vescovo Diocesano.

L’Amministratore delegato ha la legale rappresentante dell’Ente limitatamente agli atti per i quali è stata concessa la delega.

L’Amministratore Delegato eserciterà le funzioni e i poteri qui a lui demandati in osservanza delle disposizioni e limiti contenuti nel Codice di Diritto Canoninico e delle delibere in materia amministrativa assunte dalle competenti Autorità ecclesiastiche

11. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato – nonché il Vice Presidente, ove nominato – eserciteranno le funzioni e i poteri ad essi come sopra demandati in osservanza delle disposizioni e limiti contenuti nel Codice di Diritto Canonico e delle delibere in materia amministrativa assunte dalle competenti Autorità ecclesiastiche.

In caso di impedimento del Presidente, compresa la vacanza dalla relativa carica, la rappresentanza dell’Opera Diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo spetta, con tutti i relativi poteri, nessuno escluso, a tutti gli effetti, al Vice Presidente, se nominato. Se non è stato nominato il Vice Presidente, il Vescovo diocesano certifica l’impedimento o la vacanza e stabilisce chi  assume temporaneamente la rappresentanza e i poteri di cui sopra.

Il Presidente può rilasciare deleghe per singoli atti ai Direttori della Fondazione.

12. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può proporre al Vescovo diocesano la nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti o di un Revisore unico, determinandone le attribuzioni e le competenze. I Revisori, se nominati, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13. Il Revisore unico o il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Vescovo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri di cui almeno uno è iscritto al Registro dei revisori tenuto presso il Ministero di giustizia.

Spetta al Revisore unico o al Collegio dei Revisori dei Conti:

  1. accertare la correttezza della gestione amministrativa e della regolare tenuta dei libri contabili, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  2. controllare le operazioni finanziarie;
  3. redigere e presentare una relazione annuale, che deve essere allegata al bilancio consuntivo;
  4. esercitare tutti gli atti inerenti la vigilanza istituzionale sulle attività della Fondazione.

14. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Amministratore Delegato, e informandone il Vescovo diocesano, può nominare un Direttore amministrativo della Fondazione e un Direttore per ciascuna delle Aree in cui è suddivisa l’attività della Fondazione.

Le attribuzioni e le competenze dei Direttori sono disciplinate dal regolamento interno. I Direttori devono comunque attenersi agli indirizzi dati dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dall’Amministratore Delegato.

I Direttori di Area ed il Direttore amministrativo si riuniscono, almeno una volta al mese, sotto la direzione dell’Amministratore Delegato, per concordare le decisioni operative e per lo scambio delle informazioni relative all’andamento delle attività e dell’amministrazione di ciascun Centro, nell’ambito della gestione complessiva della Fondazione.

Di dette riunioni viene redatto processo verbale da trascrivere su apposito registro conservato dallo Amministratore Delegato.

15. L’esercizio annuale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio di esercizio annuale e la redazione della relazione di missione, proposti dai Direttori secondo le rispettive competenze.

16. In caso di soppressione o cessazione, per qualsiasi causa, dell’Ente, i suoi beni passeranno a quell’Ente o Associazione Religiosa che, a giudizio del Vescovo diocesano, perseguirà finalità analoghe a quelle previste nel presente Statuto.

17. Per quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme canoniche e civili previste per gli Enti e le Fondazioni di religione.

Allegato al Decreto prot. AVD/221/2022
Chiavari, 4 agosto 2022
Giampio Devasini, Vescovo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  • don Paolo Zanandreis – Presidente
  • Nilde Bancalari – Amministratore delegato e vice presidente
  • Adolfo Valsecchi – Consigliere
  • Francesco Maria Cianci – Consigliere
  • Roberto Viale – Consigliere
  • Vincenzo Marino – Consigliere
  • Giuseppe Roberto Costa – Consigliere

COMITATO DI DIREZIONE

  • don Paolo Zanandreis – Presidente
  • Nilde Bancalari – Amministratore delegato
  • Nicola Visconti – Direttore generale